Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 71
Agevolazione colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli , ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-71-2