Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 66

Rivelazione di segreti militari al nemico.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell', o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione. 38a Se dal fatto non può derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-66-2

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