Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 65
Porto od uso di macchine fotografiche.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
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