Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 61
Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell', è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-61-2