Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 61
498 / 738Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell', è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-61-2