Art. 61 · Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 61

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Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell', è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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Pro

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