Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 59
Circostanze attenuanti.
In vigore dal 21 mag 1941
La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
1° per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-59