Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 61
Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.
In vigore dal 21 mag 1941
L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.
I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-61