Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 66
Norma generale.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.
Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-66