Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 64
Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.
In vigore dal 21 mag 1941
Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
1° se trattasi dei reati indicati nell', si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;
2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-64