Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 67
Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
In vigore dal 21 mag 1941
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-67