Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 71
Liberazione condizionale.
In vigore dal 21 mag 1941
Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.
La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell' di questo codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-71