Art. 71 · Liberazione condizionale.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SESTO

Art. 71

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Liberazione condizionale.

In vigore dal 21 mag 1941
Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni. La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell' di questo codice.
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