Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo SETTIMO

Art. 74

Norma generale.

In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell', numero 1°, del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-74

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