Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo SESTO
Art. 70
Non menzione della condanna nel certificato del casellario.
In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purchè ricorrano le altre condizioni stabilite dall' del codice penale.
La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-70