Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo QUINTO

Art. 62

Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall' del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-62

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo