Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 62
Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall' del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
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