Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 57
Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
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