Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 56
Limiti dell'aumento di pena.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell' del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-56