Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo III

Art. 56

Limiti dell'aumento di pena.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell' del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-56

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