Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 53
Pena di morte.
In vigore dal 21 mag 1941
Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
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