Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 49
Provocazione.
In vigore dal 26 lug 1984
Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-49