Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 44
Casi particolari di necessità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.
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