Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 44

Casi particolari di necessità militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-44

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