Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 47

Circostanze aggravanti comuni.

In vigore dal 21 mag 1941
Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi; 2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando; 3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare; 4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo; 5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare.
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