Art. 47 · Circostanze aggravanti comuni.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 47

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Circostanze aggravanti comuni.

In vigore dal 21 mag 1941
Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi; 2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando; 3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare; 4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo; 5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare.
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