Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 45

Eccesso colposo.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli , escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.
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