Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 45
Eccesso colposo.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli , escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-45