Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 41
Uso legittimo delle armi.
In vigore dal 21 mag 1941
Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.
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