Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 41

Uso legittimo delle armi.

In vigore dal 21 mag 1941
Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-41

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