Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 51
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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