Art. 51 · Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo TERZOCapo II

Art. 51

51 / 738

Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni; 3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-51