Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 51
51 / 738Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1° alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
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