Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 52
Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.
La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;
2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
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