Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 58
Circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli o quelle del secondo comma dell' del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.
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