Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 58
58 / 738Circostanze aggravanti.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli o quelle del secondo comma dell' del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.
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