Art. 64 · Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo QUINTO

Art. 64

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Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.

In vigore dal 21 mag 1941
Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: 1° se trattasi dei reati indicati nell', si applicano le disposizioni dell'articolo precedente; 2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
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