Codice penale militare di pace›Libro PRIMO›Titolo QUINTO
Art. 61
61 / 738Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.
In vigore dal 21 mag 1941
L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.
I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-61