Art. 61 · Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.
Codice penale militare di paceLibro PRIMOTitolo QUINTO

Art. 61

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Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

In vigore dal 21 mag 1941
L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice. I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
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