Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 63
Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, è trovato, senza giustificato motivo, in prossimità di posti militari, trinceramenti o accampamenti, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione, segue le operazioni militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-63-2