Art. 65 · Porto od uso di macchine fotografiche.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 65

502 / 738

Porto od uso di macchine fotografiche.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-65-2