Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 65
502 / 738Porto od uso di macchine fotografiche.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
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