Art. 69 · Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 69

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Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-69-2