Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 69
506 / 738Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-69-2