Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 78
515 / 738Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli , è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-78-2