Art. 78 · Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 78

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Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli , è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
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