Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo IV
Art. 83
Omesso rapporto.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-83-2