Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo V
Art. 85
Nozione del reato; sanzione penale.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, è punito con la morte con degradazione. 38a
La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorchè estranea alle forze armate dello Stato.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-85-2