Art. 90
Omesso rapporto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-90-2
Omesso rapporto.
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La disposizione impone a ogni militare che venga a conoscenza del reato previsto dall'articolo precedente di informare prontamente i propri superiori. Chi non presenta tale rapporto o lo presenta in ritardo commette un illecito penale militare. Per questa condotta è prevista la pena della reclusione militare da sei mesi a due anni. Se a commettere l'omissione o il ritardo è un ufficiale, la sanzione è ulteriormente aumentata.
La norma mira a garantire la tempestiva conoscenza da parte dei superiori di specifici reati militari, punendo chi ostacola o ritarda la disciplina e il controllo interno.
Si applica a tutti i militari che abbiano avuto notizia del reato indicato, con una specifica aggravante di pena per gli ufficiali.
Un militare viene a conoscenza diretta della commissione del reato previsto dal comma primo dell'articolo precedente all'interno della propria caserma ma decide di non riferirlo. Non inoltrando il rapporto ai propri superiori, il militare compie l'omissione punita dalla norma. Se a tacere l'accaduto fosse stato un ufficiale, la pena applicabile risulterebbe aumentata.
Obbligo di fare tempestivo rapporto ai superiori della notizia del reato; in caso di omissione o ritardo, è prevista la sanzione della reclusione militare da sei mesi a due anni, aumentata se il colpevole è un ufficiale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.