Art. 90 · Omesso rapporto.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 90

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Omesso rapporto.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.
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