Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo VII
Art. 90
527 / 738Omesso rapporto.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.
Storico versioni
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