Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo VIII
Art. 91
Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentate, da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.
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