Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 96
Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari:
1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;
2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;
3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o più navi ovvero uno o più aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza, o la protezione, che sia in grado di dare.
La condanna importa la rimozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-96-2