Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 95

Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-95-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo