Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 95
Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-95-2