Art. 95 · Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 95

532 / 738

Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Le tue annotazioni

Pro

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