Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 94

Abbandono del comando.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto è commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso durante il combattimento, se il fatto che lo costituisce è commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-94-2

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