Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo VII

Art. 89

Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare.

In vigore dal 21 mag 1941
Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dagli , ovvero alcuno dei reati preveduti dagli , ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni. Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell' del codice penale militare di pace.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-89-2

In sintesi

La disposizione stabilisce che più militari i quali si accordano per commettere determinati reati gravi (tra cui attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale) sono puniti per il solo fatto di essersi accordati. La pena prevista per ciascuno è la reclusione non inferiore a cinque anni. Tuttavia, chi si ritira dall'accordo prima che inizi l'esecuzione del reato e prima di essere arrestato o sottoposto a procedimento non è punibile. La medesima disciplina si estende anche all'accordo per commettere i reati di attentato indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Perché esiste questa norma

La norma mira a prevenire e reprimere tempestivamente le intese tra militari dirette a compiere gravi delitti contro la fedeltà o la difesa militare, anticipando la punibilità al mero accordo per tutelare la sicurezza delle istituzioni militari.

A chi si applica

La norma si applica ai militari che si accordano tra loro in numero di due o più per commettere i reati specificamente richiamati dal testo.

Esempio pratico

Due militari pianificano insieme di compiere un attentato alla libertà personale di un superiore o commilitone per i casi previsti dal codice. Per il solo fatto di aver stretto tale accordo, entrambi commettono reato e rischiano la reclusione. Se uno di essi decide autonomamente di sfilarsi dall'intesa prima dell'inizio delle azioni e prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, non sarà punibile.

Adempimenti e conseguenze

Sanzione della reclusione non inferiore a cinque anni per ciascun militare partecipante all'accordo; esclusione della punibilità in caso di recesso tempestivo anteriore all'esecuzione del reato, all'arresto o al procedimento.

Domande frequenti

Cosa rischia chi partecipa all'accordo anche se il reato concordato non viene poi commesso?Ciascun militare coinvolto è punito, per il solo fatto di aver stretto l'accordo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
In quale caso un militare che ha preso parte all'accordo non viene punito?Non è punibile il militare che recede dall'accordo prima che ne sia iniziata l'esecuzione e prima del proprio arresto o dell'avvio del procedimento penale.
La norma si applica anche ai reati previsti dal codice penale militare di pace?Sì, l'articolo stabilisce espressamente che le proprie disposizioni si applicano anche all'accordo di più militari per commettere gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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