Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo X
Art. 93
Nozione del reato; sanzione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorità militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:
1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;
2° la polizia ferroviaria;
3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;
4° le segnalazioni diurne o notturne;
5° il possesso di colombi viaggiatori;
6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;
7° l'esercizio della caccia o della pesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-93-2