Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo VI
Art. 88
Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali o ad altra pubblica Autorità.
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