Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo IX
Art. 92
Nozione del reato; sanzione penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorità competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorchè non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.
Chiunque non usa tutti i mezzi di cui può disporre, per impedire la comunicazione all'estero, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati è lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non è inferiore a due anni.
Se la comunicazione all'estero è avvenuta o è stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-92-2