Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo IX

Art. 92

Nozione del reato; sanzione penale.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorità competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorchè non brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni. La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero. Chiunque non usa tutti i mezzi di cui può disporre, per impedire la comunicazione all'estero, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati è lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non è inferiore a due anni. Se la comunicazione all'estero è avvenuta o è stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-92-2

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