Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo VII
Art. 89
526 / 738Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dagli , ovvero alcuno dei reati preveduti dagli , ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell' del codice penale militare di pace.
Storico versioni
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