Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 100

Omessa esecuzione di un incarico.

In vigore dal 25 ott 1994
Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se l'ordine o l'incarico non è eseguito per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a sette anni. La condanna importa la rimozione.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-100-2

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